SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE L’ART BONUS E’ NECESSARIO

SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE L’ART BONUS E’ NECESSARIO

Tra i vari provvedimenti finalizzati al sostenimento del patrimonio culturale il Ministero dei Beni Culturali ribadisce l’importanza dell’Art bonus al fine di canalizzare erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo. Una vera e propria chiamata alle arti come si legge nel sito artbonus.gov.it, un’iniziativa prevista già dal D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.

L’Art-bonus riconosce un credito d’imposta a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

“Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate. La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta.

In particolare: per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui” (fonte: artbonus.gov.it). Può rappresentare una nota dolente la dilazione in tre quote annue del credito spettante, il quale deve essere fruito in tre anni fiscali diversi e successivi.

“L’art bonus può essere applicato nei seguenti casi a, b, c per effetto del comma 1 dell’art.1 della legge 29 luglio 2014, n. 106. Il caso d è invece esposto dal comma 2 della legge in commento.

  • a) Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione.
  • b) Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese e Centri di produzione teatrale e di danza, ad ai Circuiti di distribuzione,l’Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno.
  • c) Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.
  • d) Se l’erogazione liberale in denaro è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.” (fonte: artbonus.gov.it)

Restano escluse dal provvedimento le erogazioni effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.